(VIII Legislatura)

 

Legge Regionale n. 54 del 11 04 1981

-°-

Norme riguardanti gli enti economici regionali.

 

    (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 15 04 1981 n. 18)

 

Regione Siciliana

L'Assemblea Regionale ha approvato

Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:      

 

 

ARTICOLO 1

Ferme restando le finalita' e le competenze istituzionali, l' Azienda asfalti siciliani( AZASI), l' Ente minerario siciliano( EMS) e l' ente siciliano per la promozione industruale ( ESPI) per l' avvio di iniziative tendenti, nel quadro del riordino delle partecipazioni pubbliche regionali, al risanamento delle aziende del gruppo, svolgono interventi diretti al riequilibrio economico delle gestioni e al conseguimento di livelli adeguati di produttivita'.

A tal fine l' AZASI, l' EMS e l' ESPI provvedono prioritariamente:

a) al riassetto finanziario delle societa';

b) all' eventuale scorporo dei comparti e, in partecipazione anche con altri operatori, alla loro ristrutturazione o riconversione;

c) ai nuovi investimenti necessari per l' attivita' produttiva.

 

 

ARTICOLO 2

In relazione ai problemi occupazionali che possano insorgere nella fase del riassetto delle proprie partecipazioni, l' ESPI e l' EMS sono autorizzati a costituire societa' destinate a prendere in carico i dipendenti delle proprie rispettive collegate che, in relazione all' esecuzione dei piani di risanamento e dei processi di razionazlizzazione di cui agli articoli 22 e 23 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17, non trovino attuale utile collocazione nei processi produttivi.

Nelle costituende societa' puo' essere trasferito o mantenuto, previa trattativa con le organizzazioni sindacali e per non oltre 36 mesi, il personale per il quale sia scaduto il periodo di godimento dei benefici previsti dalla legislazione nazionale in ordine al salario garantito o per il quale non sia stato possibile fare ricorso a tali benefici ovvero alla mobilita' interna o al prepensionamento.

Entro i predetti trentasei mesi, qualora non si siano verificate le condizioni di cui al comma precedente, i lavoratori devono essere reinseriti nel processo produttivo o utilizzati nelle nuove iniziative che gli enti sono impegnati a realizzare.

Nella societa' che costiuira' l' ESPI puo' essere trasferito, prescindendo dalle condizioni previste nei commi precedenti, il personale proveniente dagli stabilimenti ex Elmesa, ex Saprim ed ex Siclea.

L' ESPI e l' EMS sono impegnati a presentare annualmente piani di nuove iniziative anche per il reinserimento dei predetti dipendenti nei processi produttivi.

In relazione alla possibilita' di riutilizzo, il personale di cui sopra e' tenuto a partecipare a corsi di qualificazione che saranno all' uopo organizzati dalle costituende societa'.

Il rifiuto alla partecipazione ai corsi di qualificazione ovvero al reinserimento nelle attivita' produttive comporta l' immediata cessazione del rapporto di lavoro.

L' ESPI e l' EMS, nel quadro della vigente legislazione sociale, definiranno il trattamento normativo ed economico che le costituende societa' riserveranno ai propri dipendenti, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali. Detto trattamento non potra', comunque, risultare superiore a quello in godimento presso le societa' di provenienza.

 

 

ARTICOLO 3

L' ultimo comma dell' art. 22 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17, e' cosi' sostituito:

<< I piani di cui al primo comma sono approvati con deliberazione del consiglio di amministrazione degli enti, sottoposte all' approvazione dell' Assessore regionale per l' industria, sentito il parere della Commissione industria dell' Assemblea regionale >>.

 

 

ARTICOLO 4

Salvo quanto previsto con i successivi articoli, a tutte le deliberazioni dell' AZASI, dell' EMS e dell' ESPI di sola esecuzione dei piani di cui all' art. 22 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17, nonche' a quelle relative alla utilizzazione dei fondi di rotazione a gestione separata per i finanziamenti alle scorte, si applicano le disposizioni previste dal primo comma dell' art. 13 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell' art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, nel secondo terzo e quarto comma dell' art. 2 e nel quarto comma dell' art. 10 della legge regionale 21 luglio 1977, n. 61.

 

 

ARTICOLO 5

Ai fini del potenziamento delle strutture dei comparti industriali, anche ai sensi dell' art. 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e' disposta l' attuazione di un progetto organico di sviluppo articolato in base alle finalita' ed alle autorizzazioni di spesa di cui ai successivi articoli 6, 7, 10, 35 e 36.

Il progetto organico e' predisposto dall' Assessore regionale per l' industria ed e' approvato dalla Giunta regionale.

 

 

ARTICOLO 6

Per la ristrutturazione del settore metalmeccanico, compresa la riconversione dell' ex elmesa Spa, il fon do di dotazione dell' ESPI e' incrementato dell' importo di lire 21.750 milioni da utilizzarsi per esigenze di investimento ed interventi connessi con la costitutzione di societa'.

Agli scorpori ed alla costituzione di nuove societa' nonche' ai relativi interventi finanziari previsti nel piano predisposto dall' ESPI si procedera' con le modalita' previste nel precedente art. 3.

 

 

ARTICOLO 7

Per l' avvio alla ristrutturazione delle collegate Gecomeccanica e Finedil, attraverso scorpori o nuove iniziative, il fondo di dotazione dell' ESPI e' incrementato dell' importo di lire 10.000 milioni.

Per altri interventi, ristrutturazioni e urgenti operazioni di risanamento, da effettuarsi anche mediante scorpori, il fondo suddetto e' altresi' incrementato della somma di lire 15.000 milioni.

Per i relativi interventi finanziari si applicano le disposizioni cui al precedente art. 3.

 

 

ARTICOLO 8

La Giunta regionale puo' autorizzare l' ESPI a concedere fidejussioni per operazioni di credito con istituti finanziatori e banche in favore di societa' cui partecipino enti o societa' facenti capo alle partecipazioni pubbliche nazionali, anche in concorso con altri privati, per almeno il 25 per cento del capitale sociale.

Le fidejussioni possono essere concesse per la quota di pertinenza ESPI a condizione che siano prestate per la propria quota anche dagli altri soci.

 

 

ARTICOLO 9

Il fondo di dotazione dell' ESPI e' incrementato dell' importo di lire 49.120 milioni da utilizzare per interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle societa' collegate e per esigenze relative alla gestione interna dell' Ente.

 

 

ARTICOLO 10

Il fondo di dotazione dell' ESPI e' incrementato dell' importo di lire 2.000 milioni da destinare ad interventi finanziari relativi ad esigenze di investimento della collegata Spa Gestione servizi.

Per l' utilizzazione della somma indicata nel precedente comma si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 4.

 

 

ARTICOLO 11

Il fondo di dotazione dell' SPI e' incrementato dell' importo di lire 350 milioni per l' avvio delle nuove iniziative nel settore della acquacoltura.

 

 

ARTICOLO 12

I fondi a gestione separata istituiti presso l' ESPI a norma dell' art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 59, dell' art. 4 della legge regionale 20 aprile 1976, n.

38, e dell' art. 7 della legge regionale 14 maggio 1976, n.

76, sono soppressi. Le assegnazioni relative a tali fondi sono trasferite al fondo di dotazione dell' Ente.

Le assegnazioni in favore dell' ESPI a norma dell' art.

34 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, modificato con l' art. 5 della legge regionale 8 luglio 1977, n.

53, nonche' a norma dell' art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 51, si intendono disposte ad incremento del fondo di dotazione

 

 

ARTICOLO 13

Il patrimonio dell' AZASI e' incrementato dell' importo di lire 3.500 milioni da utilizzare per interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle scocieta' collegate e per esigenze relative alla gestione interna dell' azienda.

 

 

ARTICOLO 14

Il patrimonio dell' AZASI e' incrementato dell' importo di lire 1.600 milioni per l' avvio di un nuovo intervento nel settore dell' argilla espansa e per l' acquisizione di un' ulteriore partecipazione azionaria nella societa' per azioni KERAZASI.

 

 

ARTICOLO 15

La giunta Regionale puo' autorizzare l' AZASI a concedere fidejussioni per operazioni di credito industriale con istituti finanziatori e banche in favore della societa' IMAC oper operazioni di ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione degli impianti esistenti.

Le fidejussioni di cui al precedente comma non possono superare il limite di lire 2.000 milioni e possono essere concesse per la quota di pertinenza AZASI a condizione che siano prestate per la propria quota anche dagli altri soci.

 

 

ARTICOLO 16

I fondi a gestione separata istituiti presso l' AZASI a norma dell' art. 7 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38, dell' art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 90, e dell' art. 3 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 42 sono soppressi.

Le assegnazioni relative a tali fondi sono trasferite al patrimonio dell' Azienda.

 

 

ARTICOLO 17

In riferimento alle disposizioni contenute nell' art. 22 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17, riguardo alla presentazione di piani settoriali e aziendali per il risanamento delle attivita' produttive, l' AZASI, l' ESPI e l' EMS sono autorizzati a derogare all' obbligo della presentazione del piano quadriennale di investimento previsto dall' art. 9 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50.

 

 

ARTICOLO 18

L' AZASI, l' EMS e l' ESPI sono autorizzati ad utilizzare per interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle societa' collegate le resiue disponibilita' derivanti dalle assegnazioni disposte, a norma degli articoli 1, 3 e 7 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 54, per il pagamento dei contributi dovuti all' INPS in applicazione dell' art. 23 quater e dell' art. 23 quinquies della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

 

 

ARTICOLO 19

Il fondo di dotazione dell' EMS e' incrementato della somma di lire 23.500 milioni da utilizzare per interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle societa' collegate e per esigenze relative alla gestione interna dell' Ente.

 

 

ARTICOLO 20

Il fondo di dotazione dell' EMS e' incrementato dell' importo di lire 1.500 milioni da utilizzare per la prosecuzione delle opere relative al permesso di ricerca Milena.

L' intervento autorizzato con il precedente comma e' sostitutivo di quello previsto nell' ambito del progetto obiettivo di cui all' art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, gia' approvato dalla Giunta regionale.

Nelle more dell' erogazione della somma indicata al primo comma l' EMS e' autorizzato ad anticipare l' importo corrispondente a valere sulle attuali proprie disponibilita' con obbligo di successiva reintegrazione.

 

 

ARTICOLO 21

Il termine per la redazione, da parte dell' EMS, del rendiconto generale, previsto dall' art. 13, primo comma, della legge regionale 25 maggio 1979, n. 100, e' prorogato al 30 giugno 1981.

Alla stessa data e' prorogato, altresi', il termine per la presentazione del programma previsto dall' art. 1 della legge regionale 25 maggio 1979, n. 100.

 

 

ARTICOLO 22

Per il risanamento e la ristrutturazione dell' attivita' produttiva della collegata Sicilvetro SPA, il fondo di dotazione dell' EMS e' incrementato della somma di lire 3.218 milioni.

Per fare fronte alle medesime finalita' l' EMS e' autorizzato ad utilizzare anche l' importo di lire 1.842 milioni gia' assegnato alla predetta societa' in applicazione dell' art. 9 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 43.

 

 

ARTICOLO 23

L' importo indicato nel terzo comma dell' art. 15 della legge regionale 21 luglio 1977, n. 61, e' ridotto a lire 1.194 milioni e 480 mila.

L' EMS e' autorizzato a sostituirsi all' ESPI nelle fidejussioni da quest' ultimo prestate in favore delle societa' Chimica Arenella e Sicilvetro, relativamente ai debiti contratti con istituti di credito anteriormente al trasferimento all' EMS delle societa' stesse.

Il fondo di dotazione dell' EMS e' incrementato dell' importo di lire 3.880 milioni da destinare al ripianamento dell' esposizione debitoria verso l' ESPI in conseguenza del trasferimento delle societa' Chimica Arenella, Sicilvetro e Gecomeccanica.

L' ESPI e' autorizzato ad utilizzare la disponibilita' di cui sopra per le finalita' indicate nel precedente art. 9.

 

 

ARTICOLO 24

Le somme di cui all' art. 18 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256, destinate alla definizione delle posizioni debitorie del settore zolfifero nei confronti dell' INAIL, possono essere utilizzate prescindendo da atto transattivo qualora sia possibile beneficiare di provvedimenti legislativi nazionali di contenuto analogo a quello dell' art. 23 quater della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

 

 

ARTICOLO 25

I fondi a gestione separata istituiti presso L' EMS ai sensi degli articoli 12 e 13, lett. b), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, sono rispettivamente incrementati della somma di lire 5.140 milioni e della somma di lire 506 milioni per far fronte ai maggiori oneri relativi alle gestioni dell' esercizio 1980, nonche' rispettivamente della somma di lire 13.900 milioni e della somma di lire 1.100 milioni per far fronte agli oneri relativi alle gestioni dell' esercizio 1981.

 

 

ARTICOLO 26

Nell' attuazione del piano di cui alla legge regionale 14 settembre 1979, n. 213, e dell' iniziativa di cui all' art.

5 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 54, il periodo di un anno richiamato nell' ultimo comma dell' art. 17 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, e' elevato a tre anni.

 

 

ARTICOLO 27

I fondi a gestione separata istituiti presso l' EMS a norma dell' art. 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 7, e dell' art. 13 della legge regionale 21 luglio 1977, n. 61, sono soppressi.

Le assegnazioni relative a tali fondi sono trasferite al fondo di dotazione dell' Ente.

Le assegnazioni in favore dell' EMS a norma dell' art.

15 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77, sostituito con l' art. 1 della legge regionale 20 luglio 1977, n. 59, nonche' l' anticipazione di cui all' art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, comprensiva degli interessi maturati a favore della Regione e la somma di cui all' art. 1 della legge regionale 25 maggio 1979, n. 100, si intendono disposte ad incremento del fondo di dotazione dell' Ente.

 

 

ARTICOLO 28

L' EMS e' autorizzato ad adibire al controllo dei sotterranei delle miniere di zolfo in esercizio unita' di personale operaio che abbiano svolto con attitudine ed assiduita' almeno una delle mansioni di minatore o fuochino o armatore ed abbiano frequentato con profitto apposito corso di qualificazione e specializzazione.

L' EMS e' autorizzato altresi' a disporre modifiche nell' inquadramento del personale in forza presso il settore zolfifero per riconosciute esigenze connesse con il miglioramento dell' organizzazione del lavoro e l' aumento della produttivita' all' interno di ciascuna unita' mineraria.

 

 

ARTICOLO 29

Le attribuzioni di cui all' art. 6, secondo comma, ed agli articoli 8 e 9 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, sono trasferite all' EMS.

A tal fine presso lo stesso Ente e' istituito un fondo a gestione separata al quale sono trasferite le disponibilita' del cap. 33026 del bilancio della Regione per l' anno 1981, incrementato della somma di lire 8.477 milioni, per le esigenze relative all' esercizio finanziario medesimo.

Le spese autorizzate dagli artt. 13, lett. a, e 15 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, per gli anni dal 1982 al 1985 sono destinate all' incremento del fondo di cui al precedente comma per le esigenze relative agli stessi esercizi.

L' EMS e' autorizzato a far fronte con le proprie disponibilita', con obbligo della successiva reintegrazione, alle esigenze finanziarie connesse con la gestione del fondo.

 

 

ARTICOLO 30

L' EMS, previa rinuncia al credito di lire 3 miliardi 377 milioni 626.019 vantato nei confronti della societa' anonima Miniera Trabonella Spa, gia' compensato in sede di lodo arbitrale con debiti dell' Amministrazione regionale verso la stessa societa', a seguito della definitiva estinzione del relativo giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Palermo, e' autorizzato a ridurre del predetto importo il proprio fondo di dotazione.

 

 

ARTICOLO 31

L' EMS, in applicazione dell' art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 107, e' inoltre autorizzato a rilasciare, anche attraverso istituti bancari e/ o assicurativi, controgaranzia fidejussoria in favore della SNAM del gruppo ENI, in proporzione alla propria partecipazione al capitale della SIGAT, con sede in Palermo, e fino a quando quest' ultima sara' azionista al 50 per cento della TMPC di Jersey, a fronte degli impegni che la SNAM, nella sua originaria qualita' di socio al 50 per cento della TMPC, ha fornito e sara' chiamata a fornire a fronte dei finanziamenti che la stessa TMPC ha assunto ed assumera' per la realizzazione e gestione del tratto relativo al canale di Sicilia del metanodotto Algeria - Italia.

 

 

ARTICOLO 32

Gli impegni fidejussori che l' EMS e' autorizzato ad assumere, in conformita' all' articolo precedente, possono superare il limite di 73.500 milioni previsto dall' art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 107, soltanto per effetto di:

a) interessi ed altri oneri accessori o comunque attinenti a finanziamenti;

b) maggiori oneri derivanti da eventuali oscillazioni dei cambi sugli impegni in valuta estera.

 

 

ARTICOLO 33

Il fondo di dotazione dell' EMS e' incrementato di lire 1.000 milioni da utilizzare per la copertura degli oneri conseguenti al rilascio delle controgaranzie fidejussorie di cui agli articoli precedenti.

 

 

ARTICOLO 34

Il fondo a gestione separata, istituito presso l' EMS a norma degli articoli 5 e 6 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 54, per mutui integrativi e prefinanziamenti alla collegata SITAS Spa, e' incrementato di lire 21.000 milioni.

 

 

ARTICOLO 35

Il fondo di dotazione dell' EMS e' incrementato della somma di lire 10.000 milioni da utilizzare per le seguenti finalita':

a) realizzazione delle opere e gallerie di ricerca mineraria nelle formazioni cainitiche di Mandre e Cozzo Campana;

b) avvio della realizzazione degli impianti di depurazione dei residui reflui di lavorazione dei sali potassici;

c) costruzione di una strada industriale di collegamento alla strada nazionale della miniera di salgemma di contrada Raffo in Petralia Soprana;

d) prosecuzione dei lavori della diga Gibbesi.

 

 

ARTICOLO 36

Per le finalita' indicate nell' art. 4 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17, il fondo di dotazione dell' EMS e' ulteriormente incrementato della somma di lire 5.000 milioni.

I predetti incrementi possono essere anche utilizzati per la realizzazione dell' acquedotto del Carboy, anche ai fini dell' approvigionamento idrico del comune di Sciacca.

 

 

ARTICOLO 37

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, si applicano ai dipendenti degli enti pubblici economici regionali e loro collegate.

 

 

ARTICOLO 38

In attesa di ulteriori interventi legislativi di carattere finanziario, l' AZASI, l' EMS e l' ESPI sono autorizzati ad effettuare anticipazioni a carico delle loro disponibilita' per far fronte alle esigenze di gestione interne e delle societa' collegate per il periodo dal 1 agosto al 31 ottobre 1981.

 

 

ARTICOLO 39

All' art. 3 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 43, e' aggiunto il seguente comma:

<< In caso di mancato accoglimento delle richieste di cui al primo comma, L' ESPI potra' sostituirsi negli interventi relativi, sia per il contributo che per i finanziamenti, compreso il credito di esercizio, secondo le misure e con le condizioni applicate in esecuzione della legge 2 maggio 1976, n. 183 e successive modifiche e integrazioni >>.

 

 

ARTICOLO 40

Il primo comma dell' art. 6 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 54, e' sostituito dal seguente:

<< Il fondo e' amministrato da un comitato composto da cinque membri nominati dal Presidente della Regione e designati rispettivamente dal Banco di Sicilia, dall' Assessore regionale per il bilancio e le finanze, dall' Assessore regionale per l' industria, dall' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e presieduto da un componente del Consiglio d' amministrazione dell' EMS dallo stesso designato >>.

 

 

ARTICOLO 41

L' Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, su proposta dell' Assessore regionale per l' industria e previa delibera della Giunta regionale, per esigenze connesse alla realizzazione delle iniziative previste nella presente legge, puo' anticipare, in relazione alla situazione di cassa della Regione, in una o piu' soluzioni, nel corrente anno finanziario e fino ad un massimo del 50 per cento, la spesa prevista dalla presente legge per l' esercizio finanziario 1982.

In dipendenza delle disposizioni di cui al precedente comma, nel bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1981 - Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - saranno istituiti apposito capitolo di spesa per la concessione della anticipazione, nonche' apposito capitolo di entrata per il recupero della anticipazione medesima.

I versamenti in entrata del bilancio della Regione per il recupero delle anticipazioni concesse sono disposti direttamente dal direttore regionale dell' Assessorato dell' industria, a valere sugli stanziamenti autorizzati per l' esercizio finanziario 1982 sui corrispondenti capitoli di spesa.

 

 

ARTICOLO 42

Per le finalita' previste dalla presente legge sono autorizzate, a carico del bilancio della Regione per gli anni 1981 e 1982, le seguenti spese:

(in milioni di lire) Art. 6 1981 L. 10.000 1982 L. 11.750 totale L. 21.750;

Art. 7 1981 L. 15.000 1982 L. 10.000 totale 25.000; Art. 9 1981 L. 49.120 totale L. 49.120;

Art. 10 1981 L. 2.000 totale L. 2.000; Art. 11 1981 L. 350 totale L. 350;

Art. 13 1981 L. 3.500 totale L. 3.500; Art. 14 1981 L. 1.600 totale L. 1.600;

Art. 19 1981 L. 23.500 totale L. 23.500;

Art. 20 1981 L. 500 1982 L. 1.000 totale L. 1.500;

Art. 22 1981 L. 1.500 1982 L. 1.718 totale L. 3.218; Art. 23 1981 L. 3.880 totale L. 3.880;

Art. 25 1981 L. 5.646 1982 L. 15.000 totale L. 20.646; Art. 29 1981 L. 8.477 totale L. 8.477;

Art. 33 1981 L. 500 1982 L. 500 totale L. 1.000;

Art. 34 1981 L. 15.000 1982 L. 6.000 totale L. 21.000; Art. 35 1981 L. 10.000 totale L. 10.000;

Art. 36 1981 L. 5.000 totale L. 5.000;

Totali: 1981 L. 155.573 1982 L. 45.968 totale L. 201.541.

All' onere di lire 155.573 milioni, derivante dall' applicazione della presente legge e ricadente nell' esercizio finanziario 1981, si provvede:

- quanto a lire 5.119 milioni, con parte delle disponibilita' del cap. 21160;

- quanto a lire 66.090 milioni, con parte delle disponibilita' del cap. 60751;

- quanto a lire 33.500 milioni, con parte delle disponibilita' del cap. 60759;

- quanto a lire 5.000 milioni, con parte delle disponibilita' del cap. 60760;

- quanto a lire 3.864 milioni, con parte delle disponibilita' del cap. 91010 del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1981;

- quanto a lire 42.000 milioni, con parte delle economie relative alle assegnazioni dello Stato di cui all' art.

7 della legge 2 maggio 1976, n. 183, comprese tra le disponibilita' del cap. 60763 del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario in corso.

L' onere a carico dell' esercizio finanziario 1982, previsto in lire 45.968 milioni, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione nell' elemento di programma 06.02.02.03: << Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma (Fondi ordinari - spese in conto capitale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilita' >>.

 

 

ARTICOLO 43

La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 aprile 1981.