Dal 1° aprile 2019 l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo deve essere richiesto esclusivamente in modalità telematica, come indicato nella circolare INPS 22 marzo 2019, n. 45, tramite il servizio online.
Il messaggio informa anche il lavoratore che l’esito della domanda da lui presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti saranno visibili accedendo con le proprie credenziali alla sezione “Consultazione domanda”, all’interno dell’area riservata.
In caso di esito positivo, il dipendente dovrà comunicarlo al proprio datore di lavoro, il quale avrà accesso ai dati necessari all’erogazione e al conguaglio degli ANF attraverso un’apposita applicazione.
Sarà inviato un provvedimento formale solo in caso di reiezione della richiesta.
L’esito sarà visibile, sempre con le stesse modalità, anche ai Patronati che, su delega del cittadino richiedente, hanno provveduto a inviare le domande di Assegno per il Nucleo Familiare.
In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare in un periodo già richiesto, o in caso di modifica delle condizioni che danno diritto all’aumento dei livelli reddituali, il lavoratore interessato dovrà presentare all’Istituto, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse sempre attraverso la procedura “ANF DIP”.
In caso di esito positivo, il dipendente dovrà comunicarlo al proprio datore di lavoro, il quale avrà accesso ai dati necessari all’erogazione e al conguaglio degli ANF attraverso un’apposita applicazione.
Per il lavoratore dipendente del settore privato o il soggetto titolare del diritto all’ANF che presenta domanda di “ANF DIP”, se privo di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, è necessario presentare la domanda di autorizzazione tramite la procedura telematica “Autorizzazione ANF” corredata della documentazione necessaria.
Last Updated on 17 Novembre 2019 by FRANCESCO GRAZIANO